Art. 5.

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede, mediante propri atti di indirizzo, a coordinare con le disposizioni della presente legge le modalità della «formazione regolamentata», di cui alle direttive 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e successive modificazioni, e 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, al fine di garantire il reciproco riconoscimento dei titoli all'interno degli Stati membri sulla base di criteri uniformi per la formazione specifica del medico generico e del medico specialista, nonché dei medici veterinari, degli odontoiatri e degli architetti.